In data 17 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo preliminare di Disegno Di Legge (DDL) per la Legge di Bilancio 2026.
Il testo è una bozza preliminare oggetto sicuramente di sensibili interventi, correzioni e modifiche fino alla sua approvazione all’esito dell’iter parlamentare, ma appare opportuno evidenziare alcuni punti meritevoli di particolare interesse e approfondimento
Una prima attenzione è rivolta all’ articolo 19 rubricato: “Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese” in virtù del quale sarebbe modificato l’articolo 106, comma 3, del TUIR inserendo, dopo il primo periodo, il seguente: «Tuttavia, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»
Tale misura troverebbe applicazione a partire dall’ anno d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Particolare attenzione riveste l’articolo 23, ovvero la tanta attesa “Rottamazione quinques” che consentirebbe il pagamento di tributi e contributi previdenziali i cui ruoli risultano consegnati all’ Agente della Riscossione fino all’anno 2023, con le seguenti particolarità: “I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento“.
Secondo la predetta normativa rientrerebbero nella rottamazione, quindi, solo i debiti derivanti da mero omesso pagamento dei tributi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate.
La norma espressamente esclude la rottamazione per cui i ruoli che, ancorché consegnati entro il 2023 ad Ader, trovino fondamento su un precedente avviso di accertamento; sul punto giova precisare che per accertamento debba intendersi presumibilmente non solo tale specifico istituto ma, bensì, anche altri atti dal diverso nomen iuris aventi le medesime finalità e caratteristiche di definitività e di modificabilità della posizione patrimoniale tributaria del contribuente quali ad esempio: atti di recupero, avvisi di liquidazione, accertamenti parziali ed integrativi, et similia.
La peculiarità della quinques risiede in una maggiore chiarezza degli effetti della domanda di rottamazione sui processi pendenti per i quali va fatta espressa dichiarazione di rinuncia, con conseguente onere di formalizzarla successivamente in sede processuale.
Ancora la quinques prevede chiarezza in ordine agli effetti immediati della presentazione della domanda (entro i medesimi termini della precedente ovvero Aprile 2026) che comporta la sospensione di ogni attività liquidatoria, cautelare ed esecutiva – fatto salvo il caso di incanto positivo-.
Sulla rateizzazione si prevedono 54 rate bimestrali ad un tasso d’interesse pari al 4% (le precedenti versioni erano al 2%).
In materia di iva si segnala l’articolo 25 che, di fatto, sostituisce l’articolo 54 bis del D.p.r. 633 del 1972, con implementazione delle attività di verifica telematica delle dichiarazioni iva (annuali e periodiche), con invio di comunicazione di irregolarità in seguito alla quale, entro i successivi 60 giorni, il contribuente ha la facoltà di chiarire e controdedurre alle richieste dell’ufficio. Particolare non da non sottovalutare è la impossibilità di utilizzare la compensazione ex articolo 17 una volta ricevuta tale comunicazione.
Ulteriore attenzione merita l’articolo 26 del DDL nel quale viene compiuta una ulteriore stretta in pratica delle compensazioni dei tributi e contributi a mezzo crediti.
Nello specifico la norma della bozza prevede che i crediti d’imposta utilizzabili dai contribuenti ai fini delle compensazioni, non solo dei tributi ma anche dei contributi previdenziali, sono solo quelli emergenti dalle liquidazioni delle imposte ( iva, irap, ires, irpef), mentre con le altre tipologie di crediti è vietata la compensazione con contributi previdenziali e premi assicurativi di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 241/97.
Tale divieto vige anche per i crediti provenienti da terzi (cd. cessioni).
Ancora all’articolo 27 viene implementata la collaborazione tra Agenzia delle entrate e agenzia entrate riscossione la quale, quest’ultima, avrà la capacità di accedere ai registri acquisti iva telematici tributi contribuenti ( fatture elettroniche) per acquisire i dati dei partner la più compiuta e mirata esecuzione e riscossione dei ruoli esattoriali