I.M.U. PRONTI I RIMBORSI: INCOSTITUZIONALE IL DOPPIO PAGAMENTO PER CONIUGI CON DIVERSE RESIDENZE

Con la recente sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, La Corte Costituzionale si è espressa sulla nota questione relativa al riconoscimento dell’esenzione dall’IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi.
In particolare la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” che prevede, ai fini dell’esenzione, il duplice requisito della dimora abituale del nucleo familiare e non considerando sufficiente la sola residenza anagrafica.
In altre parole, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell’agevolazione IMU, che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare.
La Corte Costituzionale ha riscritto, quindi, la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia legittimando, quindi, la possibilità che membri dello stesso nucleo familiare risiedano in immobili diversi beneficiando singolarmente dell’esenzione ai fini Imi.
Tenuto conto che le sentenze che dichiarano incostituzionale una disposizione normativa hanno efficacia retroattiva sino alla data di promulgazione, si pone la questione dei pagamenti eseguiti dai coniugi residenti immobili diversi da quello cd. “principale”.
Tali pagamenti, infatti, alla luce degli effetti della sentenza della Corte sono da considerare illegittimi e non dovuti, con conseguente diritto all’ IMMEDIATO RIMBORSO in favore dei contribuenti che hanno eseguito i versamenti.
Le istanze di rimborso vanno presentate presso i Comuni beneficiari dei pagamenti entro il termine di prescrizione di cinque anni dall’avvenuto versamento.

Avv.Raimondo D’Antonio

6 Febbraio 2023

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