INVALIDA LA CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA A MEZZO PEC

ECCO COME CONTESTARLA

E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge.
In base all’art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
In particolare l’art. 16-ter del DL n. 179/2012 ha previsto che, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi i tre registri: IPA, REGINDE e INI-PEC. Nel caso di specie la notifica proveniva dall’indirizzo notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it non risultante, a nome di “Agenzia delle entrate – riscossione” in nessuno dei citati registri.

E’ quanto chiarisce la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Primo grado di Napoli, con la sentenza n. 9146 del 03 ottobre 2022 chiarendo, in particolare che secondo l’  “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo disposta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
In tema di notifiche a mezzo PEC, l’ (convertito in legge, con modifiche, dalla  con decorrenza dal 19.12.2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, al comma 1, espressamente dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del , dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’, convertito con modificazioni dalla , nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.

Si tratta dei tre registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.
In effetti, nell’ipotesi in cui venissero adoperati indirizzi non ufficiali, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato – a fronte dell’oggettiva impossibilità di riferire l’indirizzo pec utilizzato all’agente della riscossione – non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto fondamentale di difesa del contribuente, costituzionalmente presidiato (.).

8 Novembre 2022

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