Studio di Diritto Tributario Napoli

Le Z.E.S. ed il P.N.R.R.

Le zone ad economia speciale e gli investimenti da P.N.R.R. Nuove opportunità

Le Zone Economiche Speciali(Z.E.S.) furono introdotte nel sistema Italia mediante il DL 91/2017 convertito poi in L.123/2017. In seguito il DL 135/2018 convertito in legge 12/2019, introduceva altre due misure relative alle ZES.

La prima dava la possibilità alle imprese che si insediavano in questi territori di sospendere i dazi doganali per tutte le merci che sarebbero state stoccate all’interno di tale aree(aree doganali intercluse) , la seconda invece riduceva di un terzo i termini per una serie di procedimenti amministrativi quali quelli ambientali, quelli paesaggistici, le relative autorizzazioni edilizie e le concessioni demaniali e portuali.

Queste iniziative in zone ZES venivano accompagnate da notevoli vantaggi fiscali e finanziari quali il credito d’imposta sugli investimenti sino a cinquanta milioni oltreche’ altre esenzioni destinate ad abbassare il costo del lavoro.

Le novità introdotte dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno fatto sì che venissero destinati 630 milioni di euro per gli investimenti infrastrutturali volti a dare una spinta definitiva allo sviluppo delle aree ZES con le reti di trasporto Europee promuovendo l’attuazione e il decollo definitivo di tali territori delle 8 Regioni del Sud.

Tali risorse hanno goduto di un ulteriore finanziamento di 1,2 miliardi che lo stesso PNR ha riservato agli interventi per i principali porti del Mezzogiorno. Ulteriore vantaggio fiscale è stato concepito con il raddoppio del credito d’imposta che è passato da 50 a 100 milioni di euro.

Tale credito di imposta per gli investimenti del Sud, esteso anche ai comuni del sisma del centro Italia, è una misura di notevole interesse in quanto agevola radicalmente gli investimenti su impianti macchinari ed attrezzature, nonché per gli immobili strumentali in combinazione con quanto stabilito per la generalità delle imprese jn virtu’ della legge 178/2020.

Il connubio di tali interventi assicura un beneficio che può ascendere sino al 95% del costo sostenuto.

Tale credito è cumulabile con agli altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis sempre nei limiti dell’intensità o degli importi d’aiuti più elevati consentiti.

I beneficiari di tale credito d’imposta sono i titolari di reddito d’impresa in base all’art 55 del TUIR che investano sia in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive collocate nelle ZES e sia per l’acquisto o la costruzione di immobili strumentali agli investimenti grazie alla modifica intervenuta con il DL 77/2021.

Tali agevolazioni non si applicano ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, nelle costruzioni navali, nelle fibre sintetiche, nel trasporto e nella produzione d’energia, nonché nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo.

Sono esclusi da tale benefici i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca, e dell’acquacoltura.

Le condizioni essenziali per ricevere tali agevolazioni riguardano l’obbligo di mantenere le attività nelle zone ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento e tali imprese non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.

Il credito d’imposta è stabilito in funzione del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 Dicembre 2022, ancorchè si attende sicuramente una proroga di tali termini.

Tale credito è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese ed al 25% per le grandi imprese sino ad un ammontare di 100 milioni per progetto.

L’ulteriore obiettivo per rilanciare queste zone economiche speciali è stato accompagnato da un eccellente forma di incentivazione fiscale con legge di bilancio del 2021 (art.1 c.173-176) che ha introdotto a favore di tali imprese una riduzione dell’imposta sul reddito societario derivante dalle attività svolte nelle ZES pari al 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova società e per i 6 periodi di imposta successivi.

Avv. Eugenio Condoleo
Tax expert

6 Giugno 2022

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