Pignoramento chirurgico: come il Fisco userà le fatture elettroniche per riscuotere i debiti

La riscossione coattiva in Italia sta vivendo una vera e propria rivoluzione tecnologica. Con la Legge di Bilancio 2026 e il successivo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (n. 153611 del 22 maggio 2026), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha ottenuto un nuovo, potentissimo strumento: l’accesso ai dati della fatturazione elettronica per ottimizzare i pignoramenti presso terzi.
L’obiettivo dichiarato non è aumentare il numero di pignoramenti, ma renderli più efficienti ed evitare i tantissimi procedimenti “a vuoto” (che in passato superavano il 75% dei tentativi).

Cosa cambia concretamente?

In passato, se un contribuente aveva debiti esattoriali non pagati (cartelle esattoriali), il Fisco faticava a individuare in tempo reale dove si trovassero i suoi crediti commerciali, intervenendo spesso quando le somme erano già state incassate o disperse.
Grazie alla nuova riforma, l’Agenzia delle Entrate incrocerà i dati del Sistema di Interscambio (SdI) e metterà a disposizione di AdeR le informazioni aggregate sulle fatture emesse dai debitori negli ultimi 6 mesi.
In questo modo, l’esattore saprà esattamente:
a) quali aziende o clienti (i “terzi pignorabili”) hanno rapporti commerciali in corso con il debitore;
b) il numero di fatture emesse e la somma dei corrispettivi, utili a valutare la stabilità del rapporto economico.

Limiti e tutela della Privacy

Per rispettare il principio di minimizzazione approvato dal Garante della Privacy, non ci sarà un accesso generalizzato al testo o al dettaglio delle singole fatture.
Verranno trasmessi solo i dati quantitativi e anagrafici strettamente necessari (Codice Fiscale/Partita IVA e domicilio fiscale del cliente).
Inoltre, l’azione esecutiva dovrà seguire rigidi criteri di gradualità e proporzionalità.

I rischi per le aziende clienti (il “Terzo Pignorato”)

La novità impatta pesantemente anche sulle aziende sane che si trovano a essere clienti di un soggetto indebitato. Una volta ricevuto l’atto di pignoramento (che ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973 ordina il pagamento diretto all’Erario), il cliente non può più pagare il proprio fornitore.
Se ignora l’atto e paga comunque il fornitore, rischia di dover “pagare due volte”, versando la stessa somma anche alle casse dello Stato.

Riflettiamo insieme

Questo provvedimento automatizza e velocizza la macchina della riscossione, riducendo drasticamente i tempi di reazione per chi ha pendenze con il Fisco rischiando però di irrigidire troppo i rapporti commerciali tra le imprese.

30 Giugno 2026

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